Testo Unico Bancario – Titolo III – Vigilanza

TITOLO III – Vigilanza

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 51 – (Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

Art. 52 – (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incarica del controllo dei conti)
1. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.
4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

Art. 53 – (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante al capitale, i limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

Art. 54 – (Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d’Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l’ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d’Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 55 – (Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 56 – (Modificazioni statutarie)
1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1.

Art. 57 – (Fusioni e scissioni)
1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l’autorizzazione indicata nel comma 1.
3. Il termine previsto dall’articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Art. 58 – (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche’ le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita’ e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita’ o annotazione. Restano altresi’ applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107.

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Art. 59 – (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l’articolo 23, comma 2;
b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

Sezione I
Gruppo bancario

Art. 60 – (Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

Art. 61 – (Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell’insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d’Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l’articolo 52.

Art. 62 – (Requisiti di professionalità e di onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.

Art. 63 – (Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.

Art. 64 – (Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 65 – (Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d’Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, semprechè tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

Art. 66 – (Vigilanza informativa)
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell’articolo citato le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d’Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell’articolo 65.
4. Le società indicate nell’articolo 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata.

Art. 67 – (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell’articolo 65.

Art. 68 – (Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorita’ competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo’ effettuare ispezioni presso le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ richiedenti. La Banca d’Italia puo’ consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita’ che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto(*).

Art. 69 – (Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d’Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.