Testo Unico Bancario – Titolo IX – Disposizioni Transitorie e Finali

TITOLO IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 146 – (Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

Art. 147 – (Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’articolo 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 148 – (Obbligazioni stanziabili)
1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia.

Art. 149 – (Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’articolo 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Art. 150 – (Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione “credito cooperativo”.
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1[ gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell’articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall’articolo 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Art. 151 – (Banche pubbliche residue)
1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Art. 152 – (Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria)
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 153 – (Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Art. 154 – (Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’articolo 45, si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 155 – (Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le attività previste dall’articolo 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L’articolo 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo previste dall’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell’articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa’ cooperativa o consortile, ed esercenti le attivita’ indicate nell’articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.
5. I soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’, e 111. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi’ norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia’ concesse ai cambiavalute ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

Art. 156 – (Modifica di disposizioni legislative)
1. L’articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:
“Art. 10 – (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’articolo 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”
2. La lettera c) dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:
“c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.”
3. L’articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
“Per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’articolo 145 del medesimo testo unico.”
4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente:
”Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorita’ di pubblica sicurezza.”(*).
5. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e’ sostituito dal seguente:
” 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.”.
6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ sostituito dal seguente:
”Articolo 58 (Obbligazioni delle societa’ cooperative). – 1. Le societa’ cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalita’ previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche’ a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.
7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ”sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.

Art. 157 – (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 1 – (Ambito d’applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).”
2. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
3. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 – (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
4. L’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
5. L’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“1. In alternativa a quanto disposto dall’articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”
6. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:
“b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”
7. L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
8. L’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell’articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”
9. L’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
10. L’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“5. Le imprese capogruppo di cui all’articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”
11. L’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
12. L’articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 28 – (Imprese incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”
13. L’articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 45 – (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione dell’articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’articolo 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all’articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l’articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”

Art. 158 – (Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare)
… omissis …

Art. 159 – (Regioni a statuto speciale)
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall’articolo 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

Art. 160 – (Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari)
…omissis..

Art. 161 – (Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogati:
– il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
– la legge 15 luglio 1906, n. 441;
– il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
– il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
– il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
– il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
– il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
– il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
– il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
– il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
– il regio decreto-legge 1[ luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
– il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
– il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
– il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
– il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
– il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
– il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
– il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
– il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
– il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
– il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
– il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
– la legge 30 maggio 1932, n. 635;
– il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
– la legge 30 maggio 1932, n. 805;
– la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
– l’articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
– il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
– il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
– il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
– il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
– il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
– il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;
– il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
– la legge 7 aprile 1938, n. 378;
– la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
– il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
– il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
– la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
– la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
– la legge 21 maggio 1940, n. 657;
– la legge 10 giugno 1940, n. 933;
– il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
– gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
– il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
– il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
– i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
– il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
– il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall’articolo 1, primo comma;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
– il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
– il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
– il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
– la legge 29 luglio 1949, n. 474;
– la legge 22 giugno 1950, n. 445;
– la legge 10 agosto 1950, n. 717;
– la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
– la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
– i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
– la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
– la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
– la legge 13 marzo 1953, n. 208;
– la legge 11 aprile 1953, n. 298;
– la legge 8 aprile 1954, n. 102;
– la legge 31 luglio 1957, n. 742;
– la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
– l’articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
– la legge 21 luglio 1959, n. 607;
– la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
– la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
– la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
– la legge 21 maggio 1961, n. 456;
– la legge 27 giugno 1961, n. 562;
– la legge 28 luglio 1961, n. 850;
– la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
– la legge 20 aprile 1962, n. 265;
– gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
– il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
– la legge 10 maggio 1964, n. 407;
– la legge 5 luglio 1964, n. 627;
– la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
– la legge 11 maggio 1966, n. 297;
– la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
– gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all’organizzazione, al funzionamento e all’operatività della “Sezione credito” della Banca nazionale delle comunicazioni;
– l’articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
– la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
– la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
– la legge 27 marzo 1969, n. 120;
– l’articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
– la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
– il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
– la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
– la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
– la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
– la legge 29 novembre 1973, n. 812;
– il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
– la legge 11 marzo 1974, n. 75;
– la legge 14 agosto 1974, n. 392;
– la legge 14 agosto 1974, n. 395;
– gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
– l’articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
– l’articolo 11 della legge 1[ luglio 1977, n. 403;
– la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
– gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1[ agosto 1981, n. 423;
– l’articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
– l’articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
– l’articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
– la legge 18 luglio 1984, n. 360;
– gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
– gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
– la legge 17 aprile 1986, n. 114;
– la legge 17 aprile 1986, n. 115;
– l’articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
– gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
– l’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
– il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
– l’articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
– la legge 6 giugno 1991, n. 175;
– l’articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l’articolo 7 e l’articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
– l’articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
– l’articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell’articolo 2, comma 1, della medesima legge;
– il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
– l’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
– gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
– la legge 5 marzo 1985, n. 74;
– il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
– gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
– gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
– il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
– il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell’articolo 2;
– l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
– l’articolo 6, commi 3 e 4, l’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
– il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
– la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l’articolo 10;
– il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’articolo 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.
4. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 162 – (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.