Testo Unico Finanziario Titolo II Disciplina degli intermediari

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
VIGILANZA

Art. 5
Finalità e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d’Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

5. La Banca d’Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

Art. 6
Vigilanza regolamentare
1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

2. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell’OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell’organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.

Art. 7
Interventi sui soggetti abilitati
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d’Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell’articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Nell’interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d’Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell’emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

Art. 8
Vigilanza informativa
1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23 del T.U. bancario.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.

Art. 9
Revisione contabile
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell’articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10
Vigilanza ispettiva
1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d’Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l’ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

Art. 11
Composizione del gruppo
1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) può emanare disposizioni volte a individuare l’insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonchè attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.

Art. 12
Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d’Italia ha la facoltà di impartire alla SIM, alla società di gestione del risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le materie dell’articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d’Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.

2. La SIM, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3. La Banca d’Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all’esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonchè attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell’articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Banca d’Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.

5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d’Italia e la CONSOB possono altresi’, al fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonchè attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell’articolo 11, comma 1, lettera b).

CAPO II
ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 13
Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

Art. 14
Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l’applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell’attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l’esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.

5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell’articolo 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione.

Art. 15
Partecipazione al capitale
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l’acquisizione o la perdita del controllo della società.

2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d’Italia può fissare un termine massimo per l’acquisizione nonchè comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all’operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d’Italia, alla CONSOB e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l’acquisizione del controllo della società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l’acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d’Italia determina con regolamento:
a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonchè quando esistono accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto;
c) le procedure e i termini per l’effettuazione delle comunicazioni.

Art. 16
Sospensione del diritto di voto
1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

2. La Banca d’Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l’influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l’effettivo esercizio della vigilanza.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 14, commi 5 e 6.

Art. 17
Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV, l’indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l’indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, l’indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle società fiduciarie che partecipano al capitale delle società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO

CAPO I
SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

Art. 18
Soggetti
1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

2. Le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera d).

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè dall’articolo 1, comma 5, lettera c).

4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB:
a) può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Art. 19
Autorizzazione
1. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell’articolo 13;
g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5.

2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d’Italia autorizza l’esercizio dei servizi d’investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonchè l’esercizio dei servizi indicati nell’articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario.

Art. 20
Albo
1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.

2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco.

CAPO II
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 21
Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22
Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario nonchè gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l’impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di investimento, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Art. 23
Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f).

5. Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonchè a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l’articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24
Gestione di portafogli di investimento
1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
a) il contratto è redatto in forma scritta;
b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
c) l’impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell’impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all’impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB;
f) l’esecuzione dell’incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all’intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 25
Attività di negoziazione nei mercati regolamentati
1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l’obbligo non sussiste.

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

CAPO III
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

Art. 26
Succursali e libera prestazione di servizi di SIM
1. Le SIM possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perchè le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.

3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell’autorizzazione l’esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della CONSOB.

Art. 27
Imprese di investimento comunitarie
1. Per l’esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB da parte dell’autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d’Italia e la CONSOB siano state informate dall’autorità competente dello Stato d’origine.

3. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

4. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28
Imprese di investimento extracomunitarie
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
b) all’autorizzazione e all’effettivo svolgimento nello Stato d’origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d’origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) all’esistenza di apposite intese tra la Banca d’Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d’ origine;
e) al rispetto nello Stato d’origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, semprechè ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

Art. 29
Banche
1. Alla prestazione all’estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

CAPO IV
OFFERTA FUORI SEDE

Art. 30
Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d’Italia.

3. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi d’investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 1, comma 5), lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d’investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia.

6. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulria consegnati all’investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell’articolo 32.

7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purchè le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f).

Art. 31
Promotori finanziari
1. Per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. È istituito presso la CONSOB l’albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell’albo, la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.

6. La CONSOB disciplina, con regolamento:
a) l’istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l’albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all’albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;
b) le modalità di formazione dell’albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;
c) i compiti dell’organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;
d) le attività incompatibili con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;
e) le modalità per l’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all’albo previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall’articolo 196, comma 1.

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Art. 32
Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell’articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

CAPO I
SOGGETTI AUTORIZZATI

Art. 33
Attività esercitabili
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.

2. Le società di gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB.

3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

CAPO II
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Art. 34
Autorizzazione della società di gestione del risparmio
1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza l’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall’articolo 13.
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall’articolo 14.
f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”.

2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

Art. 35
Albo
1. Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia comunica alla CONSOB l’iscrizione all’albo delle società di gestione del risparmio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

Art. 36
Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest’ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall’articolo 39.

4. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell’investitore. La Banca d’Italia può stabilire, sentita la CONSOB, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.

Art. 37
Struttura dei fondi comuni di investimento
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all’oggetto dell’investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all’eventuale durata minima e massima.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all’esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi.
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).

Art. 38
Banca depositaria
1. La banca depositaria, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l’assunzione dell’incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

Art. 39
Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonchè le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d’Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.

Art. 40
Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le società di gestione del risparmio devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l’esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

Art. 41
Operatività all’estero delle società di gestione del risparmio
1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all’estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

2. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l’offerta all’estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle società di gestione del risparmio dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

Art. 42
Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati
1. L’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB; l’offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l’applicazione del comma 1;
b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

3. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.

4. La Banca d’Italia e la CONSOB possono richiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

6. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 5.

7. La Banca d’Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.

8. La Banca d’Italia e la CONSOB possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

CAPO III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Art. 43
Costituzione e attività esercitabili
1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 14;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

2. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d’Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

Art. 44
Albo
1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia comunica alla CONSOB l’iscrizione all’albo delle SICAV.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo.

Art. 45
Capitale e azioni
1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, cosi’ come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonchè la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della SICAV può prevedere:
a) limiti all’emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c) l’esistenza di piu’ comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti.

7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.

8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio nè acquistare o comunque detenere azioni proprie.

Art. 46
Assemblea
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall’assemblea non è conforme a quella contenuta nell’avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l’esercizio del voto per corrispondenza.

3. L’avviso previsto dall’articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.

Art. 47
Modifiche dello statuto
1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d’Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d’Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea; il deposito previsto dall’articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d’Italia. Non si applica l’articolo 2376 del codice civile.

Art. 48
Scioglimento e liquidazione volontaria
1. Alle SICAV non si applica l’articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.

2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall’articolo 2449, commi quarto, quinto e sesto del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d’Italia nel termine di dieci giorni dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L’emissione e il rimborso di azioni è sospeso, nel caso previsto dall’articolo 2448, primo comma, numero 5 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall’articolo 2448, primo comma, numeri 1, 2 e 6 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell’assunzione della delibera del consiglio di amministrazione e nel caso previsto dall’articolo 2448, primo comma, numero 3 del codice civile, dal momento del deposito in cancelleria del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria. Si applicano l’articolo 2450 del codice civile e l’articolo 97 del T.U. bancario.

4. Alla Banca d’Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l’attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

Art. 49
Fusione e scissione
1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.

2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il progetto di fusione o quello di scissione previsti dagli articoli 2501-bis e 2504-octies del codice civile, redatti anche sulla base di quanto richiesto dall’articolo 43, sono sottoposti al preventivo nulla osta della Banca d’Italia, che lo rilascia sentita la CONSOB.

4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese indicato nell’articolo 2502-bis del codice civile se non sia presentato il nulla osta previsto dal comma 3.

Art. 50
Altre disposizioni applicabili
1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41.

2. All’offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l’articolo 42.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

CAPO I
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI

Art. 51
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti intermediari nazionali e extracomunitari
1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.

2. L’autorità di vigilanza che procede può altresi’, sentita l’altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, quando:
a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Art. 52
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all’Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. L’autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l’altra autorità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, nonchè ordinare la chiusura della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato in cui l’intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall’autorità che li ha adottati all’autorità competente dello Stato comunitario in cui l’intermediario ha sede legale.

Art. 53
Sospensione degli organi amministrativi
1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.

3. L’indennità spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l’articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell’impresa di investimento.

6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d’Italia.

Art. 54
Sospensione dell’offerta di quote di OICR esteri
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli OICR.

Art. 55
Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari
1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.

2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE CRISI

Art. 56
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell’articolo 53.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell’impresa di investimento.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall’articolo 56 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell’articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall’articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d’Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonchè dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall’articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

Art. 58
Succursali di imprese di investimento estere
1. Quando a una impresa di investimento comunitaria sia stata revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili.

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili.

Art. 59
Sistemi di indennizzo
1. L’esercizio dei servizi d’investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l’attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

Art. 60
Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d’origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.