Testo Unico Finanziario Titolo V Sanzioni Penali degli Intermediari

PARTE V
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI

CAPO I
INTERMEDIARI E MERCATI

Art. 166
Abusivismo
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile.

Art. 167
Gestione infedele
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 168
Confusione di patrimoni
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, nell’esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 169
Partecipazioni al capitale
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 170
Gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171
Tutela dell’attività di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d’Italia o alla CONSOB è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:
a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d’Italia può richiedere l’intervento ai sensi dell’articolo 6;
b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all’offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell’articolo 42;
c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società di gestione indicate negli articoli 61 e 80;
d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell’articolo 78;
e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio;
f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società indicata nell’articolo 69, comma 1;
g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.

CAPO II
EMITTENTI

Art. 172
Irregolare acquisto di azioni
1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Art. 173
Omessa alienazione di partecipazioni
1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 174
False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l’esercizio delle funzioni della CONSOB è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

CAPO III
REVISIONE CONTABILE

Art. 175
Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Art. 176
Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.

2. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.

3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.

Art. 177
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Art. 178
Compensi illegali
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.

2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 179
Disposizioni comuni
1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell’esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonchè nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l’esercizio di determinate attività o per l’ottenimento di benefici o agevolazioni.

CAPO IV
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI

Art. 180
Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazione indicate nella lettera a).

2. Con la stessa pena è altresi’ punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto che è derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economica.

Art. 181
Aggiotaggio su strumenti finanziari
1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l’apparenza di un mercato attivo dei medesimi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l’apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate.

3. Le pene sono raddoppiate:
a) nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 501 del codice penale;
b) se il fatto è connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell’articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB;
c) se il fatto è commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 182
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonchè la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 183
Ambito di applicazione
1. I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.

Art. 184
Misure interdittive
1. Nel procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 può essere disposta la misura interdittiva prevista dall’articolo 290, comma 1, del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall’articolo 287, comma 1, del medesimo codice.

Art. 185
Notizia di reato e attività di accertamento
1. Quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

2. La CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

3. Al medesimo fine, la CONSOB può inoltre:
a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) procedere all’audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale;
c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212.

4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 186
Trasmissione degli atti al pubblico ministero
1. Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività prevista dall’articolo 185.

Art. 187
Facoltà della CONSOB nel procedimento penale
1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 188
Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “SIM” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “società di gestione del risparmio”; “SICAV” o “società di investimento a capitale variabile”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire venti milioni.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 189
Partecipazioni al capitale
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di esercizio del voto previsti dall’articolo 16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80, comma 8.

Art. 190
Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell’articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinchè le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 8, commi da 2 a 6.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 191
Sollecitazione all’investimento
1. Chiunque effettua sollecitazioni all’investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

2. Chiunque effettua sollecitazioni all’investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all’investimento in violazione delle disposizioni dell’articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

Art. 192
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 2, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 103, commi 4 e 5;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo 110.

3. Gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci a lire duecento milioni.

Art. 193
Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione
1. Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

2. L’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonchè la violazione dei divieti previsti dall’articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3;
b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell’articolo 162, comma 3.

Art. 194
Deleghe di voto
1 Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell’articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 195
Procedura sanzionatoria
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d’Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d’Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell’autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all’autorità che ha proposto l’applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

7. La corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d’appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all’autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest’ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Art. 196
Sanzioni applicabili ai promotori finanziari
1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;
d) radiazione dall’albo.

2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16.

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.