Il trattamento Fiscale dei fondi comuni di investimento italiani ed esteri

Il trattamento fiscale dei Fondi di Investimento

Il trattamento fiscale riservato all’investimento in fondi comuni differisce in funzione del tipo di fondo. Infatti esistono le seguenti categorie di fondi.

Si precisa che la tassazione al 12,5% verrà portata al 20% per effetto della nuova normativa. La Finanziaria 2006 porterà questo aumento su tutti i prodotti finanziari. Non è ancora stata approvata e rettificata. Per il 2006 la tassazione è ancora del 12,5%

Fondi di diritto italiano
La normativa prevede un’imposta sostitutiva del 12,5% versata dalla società di gestione entro il 28 gennaio di ogni anno, sul risultato di gestione del fondo maturato in ciascun anno, ovvero sulla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti durante l’anno e il valore del patrimonio netto all’inizio dell’anno. Il sottoscrittore di quote di fondi mantiene l’anonimato su tali proventi in quanto non deve indicare i redditi, siano essi maturati o incassati, in dichiarazione dei redditi. Se il risultato di gestione è negativo la Società di gestione del fondo può portarlo in diminuzione dei risultati di gestione dei periodi di imposta successivi.

Fondi Lussemburghesi Storici
Sono stati costituiti da società italiane nel Lussemburgo prima che in Italia entrasse in vigore la legge istitutiva dei fondi, decreto Eurosim del 1983. Sotto il profilo fiscale sono equiparati ai fondi di diritto italiano. Le plusvalenze sono soggette ad una imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% e non vi sono obblighi di denuncia in dichiarazione dei redditi.

Fondi Esteri autorizzati e armonizzati UE
Tali fondi hanno sede in un paese dell’unione europea (UE) e dispongono dell’autorizzazione della Consob al collocamento. I proventi, compresi gli utili su cambi, sono tassati conformemente a quanto previsto per i fondi nazionali e per i lussemburghesi storici.

Fondi Esteri non autorizzati ma armonizzati UE
Tali fondi hanno sede in un paese dell’Unione europea e non dispongono dell’autorizzazione della Consob al collocamento. I proventi sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 12,5% ed è obbligatorio indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Fondi Esteri non autorizzati e non armonizzati UE
A differenza della tipologia di fondi descritta in precedenza, se le quote sono collocate in Italia, l’imposta del 12,5% è versata, a titolo di acconto, dal sottoscrittore al sostituto di imposta incaricato del pagamento dei proventi: quindi le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile Irpef del contribuente e, conseguentemente devono essere indicate in dichiarazione annuale dei redditi e sconteranno l’aliquota Irpef dovuta sul reddito complessivo. Nella eventualità in cui le quote fossero collocate all’estero, i proventi erogati ai sottoscrittori, sia sotto forma di differenza tra valore di cessione e valore di acquisto, concorrono a determinare il reddito complessivo del contribuente soggetto a Irpef.

La attuale normativa può essere cosi riassunta

Fondi di diritto italiano
Per i fondi italiani è prevista la tassazione in capo al fondo del 12,5% sul rendimento positivo ottenuto ogni anno.
In tal caso l’investitore non deve porre in essere alcun adempimento fiscale perché le imposte sono prelevate direttamente a monte dal fondo. Il risparmiatore al momento in cui disinveste dal fondo e incassa un provento non deve più nulla al Fisco in quanto il valore della quota viene calcolato la netto dell’imposta.

Fondi di diritto estero
Per i fondi esteri comunitari è prevista la tassazione in capo al risparmiatore applicando una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% al momento dell’incasso del provento.
Il risparmiatore, tramite la propria banca, viene tassato quando incassa i proventi erogati dal fondo e quindi il risparmiatore non deve effettuare direttamente alcun adempimento. In questo caso però la ritenuta è pari al 12,5 % del provento percepito. Infine, se il risparmiatore acquista direttamente all’estero quote di fondi esteri, i proventi devono essere sempre indicati nella dichiarazione dei redditi dal contribuente, che dovrà pagare l’imposta del 12,5% nei termini previsti per il versamento a saldo dell’Irpef. Anche in questo caso si applica il coefficiente di rettifica se i proventi sono conseguiti decorsi dodici mesi dalla data della sottoscrizione delle quote oppure dall’ultima data di percezione dei proventi.